Ai sensi degli artt. 24 e 35 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l’amministrazione pubblica e tiene aggiornati i dati relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenze quali una breve descrizione dello stesso, il monitoraggio dei tempi, nonché i riferimenti e i documenti utili al procedimento amministrativo.
In questa sezione l’OPO-BR pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimenti di propria competenza.
RESPONSABILE | NOMINATIVO | PEC |
Segretario | Turco Antonella | collegioostetrichebr@pec.it |
Iscrizione
Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute è subordinato a due precise condizioni: il possesso dell’ abilitazione professionale e l’iscrizione all’ albo professionale. Nel caso della professione di ostetrica/o l’abilitazione all’esercizio professionale si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari, al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante.Quanto alla seconda condizione, la professione di ostetrica/o è da lungo tempo tra quelle per il cui esercizio la legge prescrive l’iscrizione all’ albo professionale.
In attuazione del principio generale sancito dall’articolo 2229 del Codice Civile, l’articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 233/1946 stabilisce infatti che per l’esercizio delle professioni sanitarie ivi contemplate – medico chirurgo, farmacista, medico veterinario e, appunto, ostetrica/o – è necessaria l’iscrizione all’albo tenuto dal rispettivo ordine o collegio provinciale.
Trasferimento
L’ostetrica/o iscritto in un Albo provinciale italiano può chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo di un’altra provincia ove ha trasferito o intende trasferire la propria residenza ovvero esercita o intende esercitare la professione.
Nel caso in cui l’interessato ancora non abbia la residenza o non eserciti la professione nella circoscrizione dell’Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende trasferire la residenza o esercitare la professione, potrà comunque ottenere l’iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato (anche tramite autocertificazione) all’Ordine entro il termine di un anno dall’iscrizione stessa. La domanda di iscrizione per trasferimento deve essere presentata all’Ordine della provincia nella quale l’ostetrica/o si trasferisce (art. 10 DPR 221/1950).
Nell’anno di trasferimento (anche se trasferita nel mese di gennaio) la quota contributiva è pagata per intero all’Ordine di provenienza e sarà messa a ruolo nell’Ordine di destinazione l’anno successivo al trasferimento.
Cancellazione
La materia è regolata dall’articolo 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n° 233 recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.
Infatti, lo stesso dispone chiaramente che la cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ad altra circoscrizione;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dal quale è stato cancellato.